Art. 159 (Codice penale militare di guerra)Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati, in generale, a un pubblico servizio, e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art159 · fonte su Normattiva