Art. 159 (Codice penale militare di guerra) — Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati, in generale, a un pubblico servizio, e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva