Art. 17 (Codice penale militare di guerra)Comandante supremo

[1]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).

[4]Agli effetti della legge penale militare, e' comandante supremo chi e' investito del comando di tutte le forze operanti.

Testo vigente dal 3 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art17 · fonte su Normattiva