Art. 17 (Codice penale militare di guerra) — Comandante supremo
[1]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).
[4]Agli effetti della legge penale militare, e' comandante supremo chi e' investito del comando di tutte le forze operanti.
Testo vigente dal 3 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva