Art. 17 (Codice penale militare di guerra) — Comandante supremo
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[1]Il comandante supremo ha il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonche' agli ordinamenti giudiziari militari.
[2]Il potere indicato nel comma precedente puo' essere delegato dal comandante supremo ai comandanti di grandi unita' operanti terrestri, marittime o aeree o di piazze forti.
[3]Il potere di emanare bandi, per le materie suindiente, spetta di diritto ai comandanti di grandi unita' terrestri, marittime o aeree e al comandante di una piazza forte, che non abbiano la possibilita' di comunicare con il comando supremo. In questo caso, se piu' forze armate cooperano alle operazioni militari, il potere di emanare bandi spetta al comandante, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse.
[4]Agli effetti della legge penale militare, e' comandante supremo chi e' investito del comando di tutte le forze operanti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva