Art. 28 (Codice penale militare di guerra) — Potere del comandante di condonare le pene
[1]Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a un anno e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di guerra.
[2]Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in regioni fuori d'Europa.
[3]Il condono della pena si ha come non conceduto, se, durante lo stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra piu' grave.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva