Art. 18 (Codice penale militare di guerra)Casi di grave e imminente pericolo esterno

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[1]Qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del territorio dello Stato, l'Autorita', che ha il comando delle forze armate dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente.

[2]Lo stesso potere appartiene all'Autorita' che ha il comando di tutte le forze armate dislocate in un possedimento o in altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato, fuori dei confini del Regno, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci il possedimento o il detto territorio, o parte di essi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art18 · fonte su Normattiva