Art. 186 (Codice penale militare di guerra)Saccheggio

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Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in citta' o altri luoghi, ancorche' presi di assalto, e' punito con la morte con degradazione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art186 · fonte su Normattiva