Art. 186 (Codice penale militare di guerra) — Saccheggio
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Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in citta' o altri luoghi, ancorche' presi di assalto, e' punito con la morte con degradazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva