Art. 189 (Codice penale militare di guerra)Omesso impedimento della busca

L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui puo' disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art189 · fonte su Normattiva