Art. 189 (Codice penale militare di guerra) — Omesso impedimento della busca
L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui puo' disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva