Art. 193 (Codice penale militare di guerra)Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi

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[1]Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[2]Se il fatto e' commesso con violenza contro la persona, la reclusione non e' inferiore a dieci anni.

[3]Se il colpevole e' un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:

[4]1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;

[5]2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

[6]Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art193 · fonte su Normattiva