Art. 193 (Codice penale militare di guerra) — Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi
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[1]Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorche' nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
[2]Se il fatto e' commesso con violenza contro la persona, la reclusione non e' inferiore a dieci anni.
[3]Se il colpevole e' un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:
[4]1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;
[5]2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.
[6]Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto e' derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva