Art. 219 (Codice penale militare di guerra)Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra

Agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art219 · fonte su Normattiva