Art. 223 (Codice penale militare di guerra)Omissione o rifiuto di atti di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'Autorita' militare in cio' che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art223 · fonte su Normattiva