Art. 223 (Codice penale militare di guerra) — Omissione o rifiuto di atti di ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'Autorita' militare in cio' che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva