Art. 96 (Codice penale militare di guerra)Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando

[1]E' punito con la reclusione militare da uno a sette anni il comandante di un corpo di truppa ovvero di una o piu' navi militari o di uno o piu' aeromobili militari:

[2]1° che, senza speciali istruzioni contrarie, o senza giustificato motivo, omette di attaccare il nemico o evita il combattimento, ovvero non presta il necessario soccorso ad altra truppa o nave militare, o ad altro aeromobile militare, che si trovi in combattimento o sia inseguito dal nemico;

[3]2° che, senza essere obbligato da speciali istruzioni o, comunque, senza giustificato motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto o di navi militari o mercantili, ovvero di aeromobili militari o civili, in fuga;

[4]3° che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere una o piu' navi ovvero uno o piu' aeromobili, che abbiano bisogno di assistenza in caso di pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale o alleata o ad aeromobili nazionali o alleati l'assistenza, o la protezione, che sia in grado di dare.

[5]La condanna importa la rimozione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art96 · fonte su Normattiva