Art. 96 (Codice penale militare di guerra) — Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando
[1]E' punito con la reclusione militare da uno a sette anni il comandante di un corpo di truppa ovvero di una o piu' navi militari o di uno o piu' aeromobili militari:
[2]1° che, senza speciali istruzioni contrarie, o senza giustificato motivo, omette di attaccare il nemico o evita il combattimento, ovvero non presta il necessario soccorso ad altra truppa o nave militare, o ad altro aeromobile militare, che si trovi in combattimento o sia inseguito dal nemico;
[3]2° che, senza essere obbligato da speciali istruzioni o, comunque, senza giustificato motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto o di navi militari o mercantili, ovvero di aeromobili militari o civili, in fuga;
[4]3° che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere una o piu' navi ovvero uno o piu' aeromobili, che abbiano bisogno di assistenza in caso di pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale o alleata o ad aeromobili nazionali o alleati l'assistenza, o la protezione, che sia in grado di dare.
[5]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva