Art. 227 (Codice penale militare di guerra)Appropriazione della preda

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[1]Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art227 · fonte su Normattiva