Art. 227 (Codice penale militare di guerra) — Appropriazione della preda
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[1]Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
[2]Se il fatto e' commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva