Art. 228 (Codice penale militare di guerra) — Acquisto o ritenzione della preda
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[1]Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
[2]Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva