Art. 276 (Codice penale militare di guerra) — Atti d'istruzione in territorio estero occupato
Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali, il giudice istruttore vi procede direttamente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva