Art. 276 (Codice penale militare di guerra)Atti d'istruzione in territorio estero occupato

Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali, il giudice istruttore vi procede direttamente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art276 · fonte su Normattiva