Art. 294 (Codice penale militare di guerra)Divieto di esecuzione della pena di morte in territorio estero

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Nel territorio di uno Stato estero, fuori dei luoghi occupati dalle forze armate dello Stato italiano, non possono eseguirsi sentenze di condanna alla pena di morte.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art294 · fonte su Normattiva