Art. 30 (Codice penale militare di guerra) — Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado
Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, e' differita la esecuzione della pena detentiva, e' differita anche l'esecuzione delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva