Art. 53 (Codice penale militare di guerra) — Servizio di pilota o guida per il nemico
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Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva