Art. 53 (Codice penale militare di guerra)Servizio di pilota o guida per il nemico

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Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art53 · fonte su Normattiva