Art. 55 (Codice penale militare di guerra) — Agevolazione colposa
Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e' punito, se dal fatto puo' derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva