Art. 71 (Codice penale militare di guerra)Agevolazione colposa

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli articoli 59, 66, 67 e 68, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie ivi enunciate, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli stessi, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art71 · fonte su Normattiva