Art. 74 (Codice penale militare di guerra) — Agevolazione colposa
Chiunque, essendo, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie indicate nell'articolo 72, ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva