Art. 74 (Codice penale militare di guerra)Agevolazione colposa

Chiunque, essendo, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie indicate nell'articolo 72, ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art74 · fonte su Normattiva