Art. 57 (Codice penale militare di guerra) — Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli
[1]Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, e' punito, se dal fatto e' derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione. 38a
[2]Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi e' derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
[3]Se dal fatto non e' derivato nocumento, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva