Art. 57 (Codice penale militare di guerra) — Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli
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[1]Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, e' punito, se dal fatto e' derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione.
[2]Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi e' derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
[3]Se dal fatto non e' derivato nocumento, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva