Art. 94Comunicazione all'estero di notizie non segrete ne' riservate

Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art94 · fonte su Normattiva