Art. 94 — Comunicazione all'estero di notizie non segrete ne' riservate
Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva