Art. 9 (Codice penale militare di guerra)Corpi di spedizione all'estero

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[1]Sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorche' in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di spedizione oltremare, dal momento in cui s'inizia l'imbarco del corpo di spedizione.

[2]Per gli equipaggi delle navi militari o degli aeromobili militari, la soggezione alla legge penale militare di guerra ha inizio dal momento in cui e' ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art9 · fonte su Normattiva