Art. 90 (Codice penale militare di guerra)Omesso rapporto

[1]Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

[2]Se il colpevole e' un ufficiale, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art90 · fonte su Normattiva