capo VI — Della esecuzione
- Art. 290 — Eseguibilità della condanna alla pena di morte
- Art. 291 — Esame delle sentenze da parte del comandante
- Art. 292 — Rinvio della esecuzione
- Art. 293 — Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico
- Art. 294 — Divieto di esecuzione della pena di morte in territorio estero
- Art. 295 — Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi
- Art. 296 — Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico