Art. 295 (Codice penale militare di guerra) — Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi
Se il tribunale militare di guerra, che ha emanato la sentenza da eseguirsi, e' soppresso, il tribunale supremo militare designa un altro tribunale militare per i provvedimenti da adottare in sede di esecuzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva