capo X — Del danneggiamento di opere o altre cose militari
- Art. 158 — Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari
- Art. 159 — Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili
- Art. 160 — Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione
- Art. 161 — Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili