paragrafo 1 — Degli atti di polizia giudiziaria militare
- Art. 301 — Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare
- Art. 302 — Subordinazione della polizia giudiziaria militare
- Art. 303 — Arresti, ispezioni o perquisizioni
- Art. 304 — Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore
- Art. 305 — Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare