paragrafo 2 — Dei mandati
- Art. 313 — Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio
- Art. 314 — Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo
- Art. 315 — Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti
- Art. 316 — Revoca e nuova emissione del mandato di cattura
- Art. 317 — Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura
- Art. 318 — Esecuzione dei mandati