Art. 10
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La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1968. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge si applicano anche al personale di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1967, numero 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma precedente, e' sostituito, per quanto concerne il personale di cui all'articolo 1 lettera a) punti 1) e 2) della legge medesima, con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. La disposizione del presente comma ha effetto tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione delle norme regolamentari per l'applicazione della presente legge si applicano, in quanto possibile, le norme emanate per l'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972
