Art. 30 — Sussistenza e cessazione delle condizioni previste
L'ultimo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori".
Testo vigente dal 7 maggio 1976
