Il primo comma dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' sostituito dal seguente: "Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo 155, quarto comma".

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art33 · fonte su Normattiva