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Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di ((preminente)) interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dello esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento. Il restante 49 per cento del capitale sociale sara' sottoscritto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici. La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE. Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114)).

Testo in vigore dal 7 giugno 2003 al 29 novembre 2006

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art1 · fonte su Normattiva