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Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al cui capitale sociale ((partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonche', in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla societa' in ordine alle attivita' oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023, N. 35)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286. La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE. Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.
Testo in vigore dal 1 aprile 2023 al 31 maggio 2023
