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Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dello esercizio del solo collegamento viario, ((ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a.. le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni e' altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse)). ((COMMA ABROGATO DAL D. L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286)). La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE. Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.

Testo in vigore dal 29 novembre 2006 al 1 gennaio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art1 · fonte su Normattiva