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In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge, la regione Calabria e la regione Sicilia provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti all'atto della nomina del consiglio di amministrazione. L'eventuale ritardata nomina da parte delle regioni interessate non invalida le deliberazioni del consiglio di amministrazione stesso.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 1 aprile 2023

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art10 · fonte su Normattiva