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Alla disciplina dei rapporti tra lo Stato e la societa' concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvedera', con apposita convenzione, da approvarsi a norma dell'articolo 1. In particolare la convenzione dovra' disciplinare, tra l'altro:

  • 1)il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione;
  • 2)le caratteristiche tecniche delle opere da eseguire;
  • 3)le modalita' ed i termini per la collaudazione delle opere nonche' per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;
  • 4)l'attribuzione e le modalita' di esercizio da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da parte dell'ANAS dell'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere e la partecipazione alle operazioni di collaudo di funzionari delle dette aziende, ferma restando la responsabilita' a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;
  • 5)le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;
  • 6)le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;
  • 7)i casi in cui potra' essere esercitato da parte dello Stato il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della, presente legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del riscatto stesso;
  • 8)l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera nonche' delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;
  • 9)la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;
  • 10)l'entita' e le modalita' di versamento del canone da corrispondersi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma del terzo comma dell'articolo 3, per il primo anno di esercizio del collegamento ferroviario nonche' i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalita' di versamento;
  • 11)le tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno, assicurando le stesse tariffe nazionali per tutti i trasporti ferroviari e condizioni privilegiate per i trasporti pubblici e per le merci su strada;
  • 12)la devoluzione al bilancio dello Stato degli utili di esercizio al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilire annualmente con riferimento al capitale sociale della societa' concessionaria dopo le assegnazioni a riserva legale, e comunque non superiori all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti annuali;
  • 13)le modalita' per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto precedente;
  • 14)il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, la cui composizione e' stabilita con la detta convenzione, delle eventuali controversie tra lo Stato, l'ANAS, la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli altri enti pubblici da una parte, e la societa' concessionaria dall'altra, relative all'applicazione della presente legge e della convenzione.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art7 · fonte su Normattiva