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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere le partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e cinquecento milioni. Per far fronte al suindicato onere l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato utilizzera' la quota di spesa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' del pari autorizzata ad assumere le medesime partecipazioni azionarie fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e mezzo. Per far fronte al suindicato onere verra' ridotto di pari importo il contributo dello Stato a favore della ANAS per l'anno 1972 e conseguentemente verranno ridotti degli importi di milioni mille, milioni 500 e milioni mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. Con successiva legge sara' provveduto al finanziamento delle opere accessorie e di quelle necessarie per l'adeguamento dei tracciati e degli impianti ferroviari e stradali alle esigenze dell'attivazione del nuovo collegamento sullo stretto di Messina, in base ai piani urbanistici delle zone interessate, approvati, previo opportuno coordinamento, dalle regioni Sicilia e Calabria, in base alle rispettive competenze. Con la stessa legge si provvedera' alle modalita' di attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo spostamento delle attrezzature viarie e ferroviarie che andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni. I piani di cui al sesto comma del presente articolo saranno approvati prima della emanazione del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 4.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003
