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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere le partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e cinquecento milioni. Per far fronte al suindicato onere l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato utilizzera' la quota di spesa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' del pari autorizzata ad assumere le medesime partecipazioni azionarie fino a concorrenza della somma di lire due miliardi e mezzo. Per far fronte al suindicato onere verra' ridotto di pari importo il contributo dello Stato a favore della ANAS per l'anno 1972 e conseguentemente verranno ridotti degli importi di milioni mille, milioni 500 e milioni mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri 503, 504 e 505 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114)). Con ((successiva)) legge si provvedera' alle modalita' di attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo spostamento delle attrezzature viarie e ferroviarie che andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114)).

Testo in vigore dal 7 giugno 2003 al 1 aprile 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art9 · fonte su Normattiva