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Il Ministero ha facolta' di collocare a riposo, con provvedimento di autorita', i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto venti anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio il giudizio della Commissione sara' espresso con motivato parere, in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerenze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.
Testo in vigore dal 23 marzo 1955 al 16 dicembre 2010
