Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1955 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' fissati dall'art. 1, purche': ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio; ne siano giudicati meritevoli perche' in possesso di spiccati requisiti. I predetti sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno, in qualsiasi momento, essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-11;85~art3 · fonte del testo