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I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' fissati dall'art. 1, purche': ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge; siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio; ne siano giudicati meritevoli perche' in possesso di spiccati requisiti. I predetti sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno, in qualsiasi momento, essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.
Testo in vigore dal 23 marzo 1955 al 16 dicembre 2010
