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Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di Gabinetto sono considerati in soprannumeri all'organico dei propri gradi. Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere piu' di due per ciascuna Forza armata.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1952 al 16 luglio 1967
