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((Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi)). Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere piu' di due per ciascuna Forza armata.

Testo in vigore dal 16 luglio 1967 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1952 al 16 luglio 1967. 6 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che tolto: rivestano aggiunto: rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato tolto: o capo di Gabinettoaggiunto: , Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in tolto: soprannumeri aggiunto: soprannumero all'organico dei propri gradi. Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere piu' di due per ciascuna Forza armata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-11-03;1789~art1 · fonte del testo