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((Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto, sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi)). Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere piu' di due per ciascuna Forza armata.
Testo in vigore dal 16 luglio 1967 al 9 ottobre 2010
