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Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneita' in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario, straordinario o incaricato sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneita' posseduta si riferisce, sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella e di quelle che si renderanno disponibili per effetto del secondo comma del successivo art. 3 e dell'art. 6. Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
