Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneita' diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'art. 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneita' posseduta si riferisce. Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altra cattedra, e' messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sara' comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art3 · fonte del testo