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Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole d'istruzione artistica in possesso di idoneita' a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneita' da essi posseduta si riferisce. Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova.

Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art14 · fonte del testo