Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. 238 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneita' conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre. I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano gia' favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario. Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianita' maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-05-23;505~art15 · fonte del testo