Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneita' conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti e scuole di istruzione artistica i quali siano stati dichiarati eleggibili in concorso a cattedre. I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano gia' favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario. Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianita' maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori.
Testo in vigore dal 15 giugno 1956 al 16 dicembre 2010
